Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo IV
Art. 95
In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio direttivo può, in ogni tempo, con deliberazione motivata, presa con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica e con la maggioranza di almeno la metà di essi, rinnovare le nomine di cui all'.
La relativa deliberazione, ove si tratti di rinnovazione del presidente, deve, entro dieci giorni, essere inviata per la ratifica alla commissione esecutiva.
In caso di negata ratifica si applicano le disposizioni di cui alla seconda parte dell' dello statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-95