Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VI
Art. 100
In vigore dal 24 apr 1973
Le sottosezioni, costituite ai sensi dell', dovranno avere un minimo di 100 soci; esse, pur essendo parte integrante della sezione, sono rette da un proprio consiglio direttivo composto di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci della sottosezione, a scrutinio segreto.
Il consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un segretario-economo.
Per l'assemblea e per il consiglio direttivo delle sottosezioni valgono, in quanto applicabili, le stesse disposizioni fissate per l'assemblea ed il consiglio direttivo della sezione.
Le sottosezioni hanno una propria contabilità, ma il loro patrimonio rientra in apposito capitolo del bilancio della sezione.
Gli organi di controllo amministrativo e contabile della sezione esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle sottosezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-100