Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VI
Art. 103
In vigore dal 24 apr 1973
La sottosezione può essere, su richiesta del proprio consiglio direttivo, sentito il parere della sezione da cui dipende e del delegato regionale, con deliberazione della commissione esecutiva, elevata a sezione quando abbia almeno 300 soci e purchè concorrano le condizioni di cui all'.
Essa può, dalla commissione esecutiva, e sentito il parere della sezione e del delegato regionale, essere trasformata a fiduciariato, o sciolta, quando vengano a mancare le condizioni o le ragioni che ne determinarono la costituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-103