Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VI
Art. 106
In vigore dal 24 apr 1973
I fiduciari hanno un compito organizzativo, limitato alla propaganda o alla raccolta dei soci; essi non hanno alcun potere disciplinare, e solo possono segnalare al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione i soci che vengono meno ai fini e alla disciplina della associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-106