Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo VI

Art. 104

In vigore dal 24 apr 1973
Le attività delle sezioni sciolte passano alla sezione cui è attribuita la circoscrizione territoriale della sezione disciolta, ovvero sono ripartite tra sezioni viciniori tra le quali è divisa la circoscrizione della sezione medesima. In tale ultimo caso la ripartizione è fatta dalla commissione esecutiva, sentito il parere del delegato regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-104

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