Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VI
Art. 109
In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio della sezione, per l'attuazione dei fini associativi nel campo assistenziale ed organizzativo, può costituire, presso gli uffici pubblici o aziende private che abbiano alle proprie dipendenze almeno quindici mutilati ed invalidi di guerra, gruppi di categoria che saranno organizzati secondo le norme fissate dal regolamento di esecuzione al presente statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-109