Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo VI

Art. 108

In vigore dal 24 apr 1973
I soci facenti capo ai fiduciariati, per l'intervento alla assemblea della sottosezione, possono ai sensi dell', delegare altri soci. Nessun socio può avere più di dieci deleghe raccolte in regolare assemblea.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-108

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