Art. 108
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo VI

Art. 108

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In vigore dal 24 apr 1973
I soci facenti capo ai fiduciariati, per l'intervento alla assemblea della sottosezione, possono ai sensi dell', delegare altri soci. Nessun socio può avere più di dieci deleghe raccolte in regolare assemblea.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-108