Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VII
Art. 112
In vigore dal 24 apr 1973
Sono radiati i soci i quali almeno per un periodo di un anno non abbiano versata la quota di tesseramento. Prima di procedere alla radiazione il consiglio direttivo diffiderà il socio, a mezzo di lettera raccomandata, dandogli quindici giorni di tempo per mettersi in regola.
Il socio radiato può essere riammesso purchè presenti nuova domanda di ammissione e paghi le quote arretrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-112