Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VII
Art. 114
In vigore dal 24 apr 1973
Sono cancellati i soci che vengano a perdere i requisiti di cui all' dello statuto ad eccezione di coloro che abbiano interposto ricorso alla Corte dei conti avverso la mancata rinnovazione del trattamento pensionistico.
Nelle more del ricorso essi non possono ricoprire cariche sociali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-114