Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 3
In vigore dal 24 apr 1973
Sono ammessi a soci effettivi:
a) i mutilati e gli invalidi di tutte le categorie di pensione che abbiano rivestito la qualifica di combattente o di partigiano combattente, nonché i militari di cui alla lettera d) dell' della legge 18 marzo 1968, n. 313, anche se non siano in godimento della pensione per averne fatto rinuncia;
b) i minorati che abbiano conseguito per ferita riportata in combattimento o per esiti di congelamento l'assegno rinnovabile anche se scaduto o la indennità una tantum classificata nella tabella B;
c) coloro i quali pur non essendo in godimento di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, siano insigniti del distintivo d'onore di mutilato di guerra e in possesso del relativo brevetto e gli altri minorati che, durante il servizio militare, per cause o fatti direttamente attinenti alla guerra hanno acquisito il diritto alla pensione di guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-3