Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo I›Capo I
Art. 1
In vigore dal 24 apr 1973
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra
Costituita il 29 aprile 1917
Eretta in ente morale con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162
STATUTO
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L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha sede in Roma, accoglie ed unisce tutti i mutilati ed invalidi di guerra d'Italia, ne rappresenta gli interessi morali e materiali e si propone:
a) di ricordare il comune sacrificio, esempio d'amore e di dedizione alla Patria, monito operante per la eliminazione delle guerre, auspicio per il ristabilimento, nelle relazioni fra i popoli, dei superiori principi della giustizia e della umana solidarietà;
b) di alimentare fra i mutilati ed invalidi di guerra l'orgoglio del dovere compiuto, il sentimento della fratellanza e l'amore della libertà;
c) di tutelare gli interessi morali e materiali degli invalidi di guerra e di svolgere in ogni campo a loro favore, ogni possibile opera di assistenza e di aiuto;
d) di intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche e private a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti anche d'intesa con le organizzazioni di operai ed impiegati ed altre aventi il medesimo scopo.
L'associazione è estranea ed indipendente da qualsiasi partito ed azione di parte politica.
Il simbolo dell'associazione è costituito dalla bandiera nazionale, con nastro azzurro, portante nel bianco lo stemma associativo. Ne saranno forniti il comitato centrale, le sezioni, le sottosezioni, i fiduciariati e i gruppi aziendali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-1