Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 5

In vigore dal 24 apr 1973
La qualità di socio effettivo si perde per dimissioni, per cancellazione, per radiazione, per espulsione ai sensi e con le modalità di cui al titolo IV, capo VII.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-5

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