Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 8

In vigore dal 24 apr 1973
Sono organi centrali dell'associazione: a) il congresso; b) il comitato centrale; c) la commissione esecutiva; d) il presidente dell'associazione; e) il collegio centrale dei sindaci; f) il collegio dei probiviri. Sono organi periferici: a) il comitato regionale ed il delegato regionale; b) l'assemblea sezionale; c) il consiglio direttivo della sezione; d) il presidente della sezione; e) il collegio sezionale dei sindaci.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-8

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