Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 8
In vigore dal 24 apr 1973
Sono organi centrali dell'associazione:
a) il congresso;
b) il comitato centrale;
c) la commissione esecutiva;
d) il presidente dell'associazione;
e) il collegio centrale dei sindaci;
f) il collegio dei probiviri.
Sono organi periferici:
a) il comitato regionale ed il delegato regionale;
b) l'assemblea sezionale;
c) il consiglio direttivo della sezione;
d) il presidente della sezione;
e) il collegio sezionale dei sindaci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-8