Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo IICapo I

Art. 12

In vigore dal 24 apr 1973
Il congresso è costituito dai delegati di tutte le sezioni regolarmente costituite. Esso rappresenta l'organo supremo dell'associazione, e sono di sua esclusiva competenza: a) le modificazioni dello statuto; b) la nomina dei componenti del comitato centrale; c) la nomina del collegio centrale dei sindaci; d) la nomina del collegio dei probiviri. Esso, inoltre, può deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa, e segnare le direttive per l'opera che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-12

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