Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo II›Capo I
Art. 12
In vigore dal 24 apr 1973
Il congresso è costituito dai delegati di tutte le sezioni regolarmente costituite.
Esso rappresenta l'organo supremo dell'associazione, e sono di sua esclusiva competenza:
a) le modificazioni dello statuto;
b) la nomina dei componenti del comitato centrale;
c) la nomina del collegio centrale dei sindaci;
d) la nomina del collegio dei probiviri.
Esso, inoltre, può deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa, e segnare le direttive per l'opera che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-12