Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo IV
Art. 11
In vigore dal 24 apr 1973
Sono affidati in autonoma gestione delle sezioni:
a) l'amministrazione e l'uso degli immobili di proprietà dell'associazione ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali nonché dei relativi mobili, restando peraltro esclusi quelli gestiti direttamente dal comitato centrale;
b) le quote dei rispettivi soci, nella misura fissata dal comitato centrale;
c) le oblazioni e le donazioni fatte ed accettate per le singole sezioni;
d) i proventi di concessioni di servizi pubblici e di altre iniziative di carattere economico assunte dalle sezioni;
e) i contributi ordinari e straordinari concessi alle singole sezioni dagli organi centrali dell'associazione o da altri enti.
Limitatamente a tale gestione ed ai fondi relativi, gli organi sezionali possono assumere e contrarre obbligazioni.
Le concessioni e le iniziative di cui alla lettera d) debbono essere previamente autorizzate dalla commissione esecutiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-11