Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo IV

Art. 11

In vigore dal 24 apr 1973
Sono affidati in autonoma gestione delle sezioni: a) l'amministrazione e l'uso degli immobili di proprietà dell'associazione ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali nonché dei relativi mobili, restando peraltro esclusi quelli gestiti direttamente dal comitato centrale; b) le quote dei rispettivi soci, nella misura fissata dal comitato centrale; c) le oblazioni e le donazioni fatte ed accettate per le singole sezioni; d) i proventi di concessioni di servizi pubblici e di altre iniziative di carattere economico assunte dalle sezioni; e) i contributi ordinari e straordinari concessi alle singole sezioni dagli organi centrali dell'associazione o da altri enti. Limitatamente a tale gestione ed ai fondi relativi, gli organi sezionali possono assumere e contrarre obbligazioni. Le concessioni e le iniziative di cui alla lettera d) debbono essere previamente autorizzate dalla commissione esecutiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-11

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