Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo IV
Art. 10
In vigore dal 24 apr 1973
Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione, dalle quote dei soci, dai proventi di iniziative di carattere economico e di concessioni di servizi pubblici, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti, dalle oblazioni volontarie ed eventuali donazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-10