Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo IICapo I

Art. 13

In vigore dal 24 apr 1973
Il congresso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni per le nomine di cui, alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente. La riunione è indetta almeno due mesi prima della scadenza del triennio, dal comitato centrale, il quale sceglie la sede in cui il congresso deve svolgersi e fissa l'ordine del giorno. Debbono essere iscritti all'ordine del giorno anche altri specifici argomenti su richiesta di almeno un quarto dei comitati regionali, purchè tale richiesta sia comunicata al presidente dell'associazione almeno 20 giorni prima della data di convocazione. Il congresso, inoltre, deve essere convocato per la nomina dei componenti del comitato centrale quando, per dimissioni od altre cause, il numero dei componenti medesimi non membri di diritto si sia ridotto a meno della metà. In tali ipotesi la convocazione del congresso deve essere indetta immediatamente. In sede straordinaria il congresso può essere convocato tutte le volte che il comitato centrate lo ritiene necessario; la convocazione è obbligatoria quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà delle sezioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo