Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo II›Capo I
Art. 17
In vigore dal 24 apr 1973
Il congresso, dichiarato aperto dal presidente dell'associazione, elegge nel proprio seno l'ufficio di presidenza, il quale sarà composto di un presidente, di tre vice presidenti di sei, scrutatori;
di due segretari e ai quattro questori; nonché la commissione di verifica dei poteri composta di cinque membri.
Per le nomine di cui al comma precedente, nonché per la nomina di ogni, altra commissione che si ritenesse opportuno di costituire per il miglior svolgimento dei lavori del congresso, tutti indistintamente i delegati hanno un solo voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-17