Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo II›Capo I
Art. 14
In vigore dal 24 apr 1973
La convocazione del congresso è, a cura del presidente dell'associazione, comunicata, unitamente all'ordine del giorno, almeno due mesi prima per lettera raccomandata a tutte le sezioni regolarmente costituite, con l'invito a far designare dalle rispettive assemblee, ove non lo avessero già fatto, il proprio delegato e il delegato supplente che possa sostituirlo in caso di impossibilità a raggiungere la sede del congresso.
Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo, la lettera di convocazione del congresso può essere inviata sino a quindici giorni prima della data fissata per la convocazione stessa; ed è ridotto ad otto giorni il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Ove nell'ordine del giorno vengano iscritti argomenti nuovi, a sensi del terzo comma dell'articolo precedente, deve essere data tempestiva comunicazione alle sezioni.
Le sezioni dovranno inviare al congresso un solo delegato se abbiano fino a tremila soci; e un delegato in più per ogni tremila o frazione di tremila superiore a millecinquecento.
Ogni delegato al congresso ha un voto per ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta.
Nel caso di più delegati della stessa sezione ciascuno di essi disporrà di una eguale quota parte dei voti corrispondenti ai soci della sezione.
I delegati debbono esprimere il voto personalmente.
Le sezioni trasmettono al presidente dell'associazione, almeno trenta giorni prima della data in cui è convocato il congresso, copia autentica dell'elenco dei soci regolarmente iscritti alla data dell'assemblea ed in regola col pagamento della quota di tesseramento, e copia del verbale di nomina dei delegati.
Nei casi in cui, ai sensi del secondo comma, la lettera di convocazione del congresso non è inviata nel termine fissato dal primo comma, il presidente dell'associazione, nella stessa lettera, fissa il termine per la trasmissione dei detti atti e, nei casi di urgenza, può anche disporre che essi siano presentati direttamente alla presidenza del congresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-14