Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo IICapo I

Art. 16

In vigore dal 24 apr 1973
Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'apertura del congresso e, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell', almeno Otto giorni prima, è trasmessa a ciascuna sezione copia di tutte le relazioni, che sugli argomenti segnati all'ordine del giorno, il comitato centrale riterrà di compilare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-16

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