Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo II›Capo I
Art. 16
In vigore dal 24 apr 1973
Almeno quindici giorni prima della data fissata per l'apertura del congresso e, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell', almeno Otto giorni prima, è trasmessa a ciascuna sezione copia di tutte le relazioni, che sugli argomenti segnati all'ordine del giorno, il comitato centrale riterrà di compilare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-16