Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 9
In vigore dal 24 apr 1973
Gli impiegati e salariati dell'associazione e dell'Opera nazionale invalidi di guerra non possono rivestire cariche sociali, nè essere nominati fiduciari.
La presente disposizione non è applicabile per le sezioni all'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-9