Art. 9
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 9

31 / 128
In vigore dal 24 apr 1973
Gli impiegati e salariati dell'associazione e dell'Opera nazionale invalidi di guerra non possono rivestire cariche sociali, nè essere nominati fiduciari. La presente disposizione non è applicabile per le sezioni all'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-9