Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 4

In vigore dal 24 apr 1973
L'ammissione a socio è subordinata ai precedenti penali e morali del richiedente i quali devono essere tali da non ledere la onorabilità del cittadino. Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'associazione. Essi, in ogni caso, debbono serbare condotta seria, dignitosa ed onesta ed ispirarsi, specie nelle relazioni con gli altri soci e con gli organi associativi, a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà che stanno alla base del contenuto morale dell'associazione. Non possono inoltre entrare a far, parte di altre associazioni o di altri sodalizi che siano dichiarati dal comitato centrale in contrasto o in concorrenza con i fini e gli interessi dell'associazione. Non possono rivestire cariche sociali e gli invalidi infermi di mente per i quali sia stato nominato il legale rappresentante iscritti alla lettera A-bis n. 2 e F n. 7 di cui alla tabella E allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché coloro che per la loro minorazione psichica mantengono un acclarato comportamento asociale. I predetti invalidi debbono tenere rapporti con gli organi associativi esclusivamente tramite il loro legale rappresentante.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-4

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