Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 22

In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato centrale ha la direzione e la gestione dell'associazione. Secondo le direttive ed i limiti fissati dal congresso. Tutti gli altri organi sono tenuti ad eseguire ed osservare le disposizioni e le prescrizioni impartite dal comitato centrale. Sono di esclusiva competenza del comitato centrale: a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione; b) la compilazione e modificazione dei regolamenti per la esecuzione dello statuto, del proprio regolamento interno, del regolamento di contabilità, del regolamento del personale della sede centrale; c) la ratifica dei regolamenti interni delle singole sezioni; d) il giudizio sui ricorsi delle sezioni e dei soci avverso le deliberazioni o provvedimenti della commissione esecutiva; e) il giudizio sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro il termine di giorni novanta contro i provvedimenti disciplinari emessi in prima istanza dalla commissione esecutiva; f) la dichiarazione delle associazioni e dei sodalizi ai quali, a termini dell', è vietato ai soci di appartenere; g) la determinazione dei casi in cui possono attribuirsi ai dirigenti centrali e periferici indennità di rappresentanza, diarie e rimborsi forfettari di spese e la fissazione del relativo ammontare; h) tutte le altre questioni che siano dal presente statuto espressamente demandate al giudizio del comitato centrale. Può inoltre deliberare su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente dell'associazione o dalla commissione esecutiva, ovvero che il comitato stesso ritenga attinente alla direzione della associazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-22

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