Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 22
In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato centrale ha la direzione e la gestione dell'associazione. Secondo le direttive ed i limiti fissati dal congresso.
Tutti gli altri organi sono tenuti ad eseguire ed osservare le disposizioni e le prescrizioni impartite dal comitato centrale.
Sono di esclusiva competenza del comitato centrale:
a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione;
b) la compilazione e modificazione dei regolamenti per la esecuzione dello statuto, del proprio regolamento interno, del regolamento di contabilità, del regolamento del personale della sede centrale;
c) la ratifica dei regolamenti interni delle singole sezioni;
d) il giudizio sui ricorsi delle sezioni e dei soci avverso le deliberazioni o provvedimenti della commissione esecutiva;
e) il giudizio sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro il termine di giorni novanta contro i provvedimenti disciplinari emessi in prima istanza dalla commissione esecutiva;
f) la dichiarazione delle associazioni e dei sodalizi ai quali, a termini dell', è vietato ai soci di appartenere;
g) la determinazione dei casi in cui possono attribuirsi ai dirigenti centrali e periferici indennità di rappresentanza, diarie e rimborsi forfettari di spese e la fissazione del relativo ammontare;
h) tutte le altre questioni che siano dal presente statuto espressamente demandate al giudizio del comitato centrale.
Può inoltre deliberare su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente dell'associazione o dalla commissione esecutiva, ovvero che il comitato stesso ritenga attinente alla direzione della associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-22