Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 27

In vigore dal 24 apr 1973
Il presidente dell'associazione può invitare il presidente dell'Opera nazionale invalidi di guerra ad assistere alle sedute del comitato centrale quando debbano trattarsi argomenti comune interesse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-27

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