Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 27
In vigore dal 24 apr 1973
Il presidente dell'associazione può invitare il presidente dell'Opera nazionale invalidi di guerra ad assistere alle sedute del comitato centrale quando debbano trattarsi argomenti comune interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-27