Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VI
Art. 107
In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio della sezione può sempre revocare la nomina del fiduciario qualora questi non esplichi il suo mandato, nè superi i limiti o in qualunque modo venga meno alla disciplina associativa. La sottosezione potrà proporre la nomina o la revoca dei fiduciari al consiglio della sezione che delibera in merito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-107