Art. 107
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo VI

Art. 107

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In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio della sezione può sempre revocare la nomina del fiduciario qualora questi non esplichi il suo mandato, nè superi i limiti o in qualunque modo venga meno alla disciplina associativa. La sottosezione potrà proporre la nomina o la revoca dei fiduciari al consiglio della sezione che delibera in merito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-107