Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VI
Art. 105
In vigore dal 24 apr 1973
Le sezioni nomineranno di regola, nei comuni della propria circoscrizione ed in quelli di circoscrizione delle proprie sottosezioni, dei fiduciari sentita la designazione dei soci interessati. I fiduciari hanno il compito di mantenere il contatto con i soci e con le sezioni e sottosezioni, di attuare i fini associativi nel campo della assistenza, rendendosi interpreti dei bisogni dei soci e trasmettendo a questi le istruzioni e i provvedimenti della sezione o della sottosezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-105