Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo V
Art. 99
In vigore dal 24 apr 1973
Sulle dimissioni dei singoli membri del collegio delibera il collegio stesso, su quelle dell'intero collegio delibera l'assemblea dei soci all'uopo convocata.
Il membro effettivo che a qualsiasi titolo viene a decadere dalla carica sarà sostituito dal supplente che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti dal più anziano di età.
I sindaci dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-99