Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo V

Art. 99

In vigore dal 24 apr 1973
Sulle dimissioni dei singoli membri del collegio delibera il collegio stesso, su quelle dell'intero collegio delibera l'assemblea dei soci all'uopo convocata. Il membro effettivo che a qualsiasi titolo viene a decadere dalla carica sarà sostituito dal supplente che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti dal più anziano di età. I sindaci dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-99

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