Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo V
Art. 99
76 / 128In vigore dal 24 apr 1973
Sulle dimissioni dei singoli membri del collegio delibera il collegio stesso, su quelle dell'intero collegio delibera l'assemblea dei soci all'uopo convocata.
Il membro effettivo che a qualsiasi titolo viene a decadere dalla carica sarà sostituito dal supplente che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti dal più anziano di età.
I sindaci dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-99