Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo V

Art. 96

In vigore dal 24 apr 1973
Il collegio dei sindaci della sezione è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi sono eletti dall'assemblea contemporaneamente alla elezione del consiglio direttivo, durano anche essi in carica tre anni e rimangono in carica anche nel caso in cui si verificassero le ipotesi previste dagli .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-96

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