Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo IV
Art. 92
In vigore dal 24 apr 1973
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e lo coadiuva nella trattazione degli affari ad esso delegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-92