Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 88
In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio direttivo può, ove lo renda opportuno, farsi coadiuvare da apposite commissioni composte di soci da esso scelti e presiedute dal presidente della sezione o da altro membro del consiglio stesso.
Nella deliberazione di nomina delle commissioni saranno precisate le modalità di funzionamento, i poteri e le attribuzioni di esse.
In materia disciplinare e di ammissione od esclusione di soci, alle commissioni possono essere con ferite solo funzioni istruttorie e consultive restando in ogni caso di competenza del consiglio i provvedimenti da adottare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-88