Art. 88
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 88

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In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio direttivo può, ove lo renda opportuno, farsi coadiuvare da apposite commissioni composte di soci da esso scelti e presiedute dal presidente della sezione o da altro membro del consiglio stesso. Nella deliberazione di nomina delle commissioni saranno precisate le modalità di funzionamento, i poteri e le attribuzioni di esse. In materia disciplinare e di ammissione od esclusione di soci, alle commissioni possono essere con ferite solo funzioni istruttorie e consultive restando in ogni caso di competenza del consiglio i provvedimenti da adottare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-88