Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 87
In vigore dal 24 apr 1973
Contro ogni deliberazione del consiglio direttivo i soci che la ritengano lesiva degli interessi della sezione, dell'associazione o dei singoli, hanno diritto di ricorrere, entro quindici giorni, alla commissione esecutiva. Il ricorso non ha, però, effetto sospensivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-87