Art. 92
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo IV

Art. 92

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In vigore dal 24 apr 1973
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e lo coadiuva nella trattazione degli affari ad esso delegati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-92