Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo V
Art. 97
In vigore dal 24 apr 1973
Il collegio dei sindaci ha il controllo sulla gestione economica-finanziaria della sezione e deve perciò collegialmente, ed anche singolarmente, ispezionare frequentemente i libri ed i documenti contabili e lo stato di cassa.
Collabora con il consiglio direttivo nella compilazione del bilancio preventivo, e presenta all'assemblea ordinaria la sua relazione sul bilancio consuntivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-97