Art. 97
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo V

Art. 97

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In vigore dal 24 apr 1973
Il collegio dei sindaci ha il controllo sulla gestione economica-finanziaria della sezione e deve perciò collegialmente, ed anche singolarmente, ispezionare frequentemente i libri ed i documenti contabili e lo stato di cassa. Collabora con il consiglio direttivo nella compilazione del bilancio preventivo, e presenta all'assemblea ordinaria la sua relazione sul bilancio consuntivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-97