Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo V
Art. 98
In vigore dal 24 apr 1973
Nel caso di gravi ed eccezionali situazioni amministrative i sindaci devono informare il consiglio direttivo, il delegato regionale e la commissione esecutiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-98