Art. 103
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo VI

Art. 103

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In vigore dal 24 apr 1973
La sottosezione può essere, su richiesta del proprio consiglio direttivo, sentito il parere della sezione da cui dipende e del delegato regionale, con deliberazione della commissione esecutiva, elevata a sezione quando abbia almeno 300 soci e purchè concorrano le condizioni di cui all'. Essa può, dalla commissione esecutiva, e sentito il parere della sezione e del delegato regionale, essere trasformata a fiduciariato, o sciolta, quando vengano a mancare le condizioni o le ragioni che ne determinarono la costituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-103