Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 79

In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio direttivo si compone: a) di sette membri per le sezioni che abbiano sino a cinquecento soci; b) di nove per quelle che ne, abbiano più di cinquecento ma meno di mille; c) di undici per quelle che ne abbiano più di mille ma meno di tremila; d) di quindici per quelle che ne abbiano più di tremila.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-79

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