Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 79
In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio direttivo si compone:
a) di sette membri per le sezioni che abbiano sino a cinquecento soci;
b) di nove per quelle che ne, abbiano più di cinquecento ma meno di mille;
c) di undici per quelle che ne abbiano più di mille ma meno di tremila;
d) di quindici per quelle che ne abbiano più di tremila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-79