Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 73

In vigore dal 24 apr 1973
I soci possono farsi rappresentare all'assemblea mediante delega scritta sullo stesso biglietto d'invito. Nessun socio può avere più di una delega, eccetto quanto è stabilito negli .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-73

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