Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 73
In vigore dal 24 apr 1973
I soci possono farsi rappresentare all'assemblea mediante delega scritta sullo stesso biglietto d'invito. Nessun socio può avere più di una delega, eccetto quanto è stabilito negli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-73