Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 70
In vigore dal 24 apr 1973
L'assemblea, dichiarata aperta dal presidente della sezione nomina l'ufficio di presidenza composto di un presidente, di uno o due vice presidenti, di tre scrutatori, di un segretario e di due questori, e procede con le norme previste per il congresso, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-70