Art. 70
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 70

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In vigore dal 24 apr 1973
L'assemblea, dichiarata aperta dal presidente della sezione nomina l'ufficio di presidenza composto di un presidente, di uno o due vice presidenti, di tre scrutatori, di un segretario e di due questori, e procede con le norme previste per il congresso, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-70