Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 71
In vigore dal 24 apr 1973
Per la nomina del consiglio direttivo, dei sindaci, e dei delegati al congresso si procede a scrutinio segreto. A tali nomine non possono essere eletti che soci effettivi della sezione. Per quanto riguarda la presentazione delle liste e lo svolgimento dell'operazioni elettorali si applicano le disposizioni di competenza del comitato centrale a sensi dell' dello statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-71