Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo V

Art. 128

In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato centrale è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie per adeguare al presente statuto l'attuale assetto organizzativo dell'associazione e le altre norme necessarie per l'attuazione dello stesso. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-128

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo