Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo V
Art. 124
In vigore dal 24 apr 1973
Le sezioni che attualmente esistono sono conservate quando abbiano:
1) almeno 100 soci effettivi;
2) sede sociale oppure sedi di ufficio;
3) orario fisso di ufficio almeno due volte la settimana;
4) adeguate possibilità economiche e giustificate ragioni di utilità organizzativa ed amministrativa.
L'accertamento della esistenza delle condizioni di cui sopra è demandato alla commissione esecutiva sentito il delegato regionale.
In mancanza di una di tali condizioni la commissione esecutiva procederà alla trasformazione della sezione a sottosezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-124