Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo V

Art. 124

In vigore dal 24 apr 1973
Le sezioni che attualmente esistono sono conservate quando abbiano: 1) almeno 100 soci effettivi; 2) sede sociale oppure sedi di ufficio; 3) orario fisso di ufficio almeno due volte la settimana; 4) adeguate possibilità economiche e giustificate ragioni di utilità organizzativa ed amministrativa. L'accertamento della esistenza delle condizioni di cui sopra è demandato alla commissione esecutiva sentito il delegato regionale. In mancanza di una di tali condizioni la commissione esecutiva procederà alla trasformazione della sezione a sottosezione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-124

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