Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo V
Art. 123
In vigore dal 24 apr 1973
Sino alla emanazione da parte del comitato centrale del regolamento al presente statuto e degli altri regolamenti, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti per la parte che non sia in contrasto col presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-123