Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VII
Art. 120
In vigore dal 24 apr 1973
Il socio espulso non potrà essere riammesso almeno per un periodo di tre anni salvo che fatti nuovi non vengano a modificare la sua posizione. La deliberazione del consiglio direttivo che disponga una riammissione è soggetta alla ratifica della commissione esecutiva.
Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche sociali per un periodo di tre anni dalla data della delibera di riammissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-120